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Il Nuovo Piano Transizione 5.0 📍

Immagine del redattore: Revione Srl
Revione Srl
25 ago
Tempo di lettura: 3 min

Il Nuovo Piano Transizione 5.0 “Iperammortamento”


Con la Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) e il successivo Decreto Attuativo MIMIT-MEF del 7 maggio 2026, ha preso il via il Nuovo Piano Transizione 5.0 (cd. “Iperammortamento”).

L'agevolazione sostiene il processo di trasformazione tecnologica, digitale ed energetica delle imprese. Tale misura introduce la logica della maggiorazione del costo di acquisizione, valida esclusivamente ai fini fiscali extracontabili per la determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing, riducendo l'imponibile per le sole imposte sui redditi.

L'agevolazione si applica agli investimenti completati tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028. Decorre dal periodo di imposta nel quale l’impresa trasmette al GSE la comunicazione di completamento degli investimenti; sempre che, il bene oggetto di investimento sia entrato in funzione entro il medesimo periodo d’imposta.



Ambito soggettivo e oggettivo


Possono accedere alla misura tutte le imprese residenti e le stabili organizzazioni con sede in Italia.

Il beneficio è riconosciuto per l'acquisto di beni strumentali nuovi rientranti in due categorie:

 

1. Trasformazione tecnologica e digitale: beni materiali e immateriali (di cui agli Allegati IV e V della L. 199/2025) funzionali alla trasformazione dei processi produttivi e interconnessi al sistema aziendale o alla rete di fornitura.

 

2. Energia rinnovabile: impianti e beni finalizzati all’autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili (inclusi sistemi di stoccaggio).

Il dimensionamento dell'impianto non può eccedere il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva, calcolato sui consumi dell'esercizio precedente.

L'entità della maggiorazione del costo di acquisizione è calcolata a scaglioni progressivi:

Quota di investimento

Maggiorazione del costo

Fino a 2,5 mln di euro

 180%

Oltre 2,5 e fino a 10 mln di euro

100%

Oltre 10 e fino a 20 mln di euro

50%


La procedura di accesso


L'accesso al beneficio prevede un rigoroso iter telematico tramite la piattaforma del Gestore dei Servizi Energetici (GSE).

L’iter è il seguente:

1. Comunicazione preventiva. Si trasmettono: dati identificativi, tipologia e ammontare degli investimenti previsti, per ciascuna struttura produttiva. Per ogni bene va indicata la data di completamento prevista e la data di interconnessione.

 

2. Comunicazione di conferma, da inviare entro 60 giorni dall'esito positivo, che conferma l'avvio dell'investimento. In questa fase è obbligatorio dimostrare il versamento di un acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione (o la stipula del contratto in caso di leasing con impegno verso il fornitore).

 

3. Comunicazione di completamento, da inviare a investimenti conclusi e, comunque, non oltre il 15 novembre 2028. Si autodichiara il possesso della perizia tecnica e della certificazione contabile. Non può avere ad oggetto investimenti in beni diversi o di ammontare superiore rispetto a quelli oggetto della comunicazione preventiva.

 

4. Ricevuta di avvenuto invio, rilasciata dal GSE che, entro 10 giorni, comunica l'esito: idonea ammessa o richiesta di integrazioni (entro 10 giorni dalla ricevuta o di 20 giorni dal termine massimo). Qualora i dati integrativi soddisfino le richieste del GSE, entro 10 dalla presentazione, si riceve l’esito positivo o la non ammissibilità della comunicazione.


Focus: perizia tecnica asseverata e certificazione contabile.


L’effettività tecnica è demandata alla perizia asseverata; l'effettività economica è di esclusiva competenza del revisore legale tramite il rilascio della certificazione contabile.

Il revisore legale dei conti, ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, certifica l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa.

Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti (o da una società di revisione legale dei conti), che, al momento dell’assunzione dell’incarico, osserva i principi di indipendenza e il codice etico dell’International Federation of Accountants (IFAC).


In conclusione, prestando estrema attenzione alle cause di decadenza dal diritto al beneficio, disciplinate dall'articolo 10, l'iter di trasmissione delle comunicazioni obbligatorie deve essere eseguito telematicamente sul portale del GSE, all'interno del quale sono pubblicate le guide operative di dettaglio.



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